09 novembre 2017

Quello che ci aspettiamo dal rinnovo del contratto della sanità



Si è finalmente avviata la trattativa presso l’Aran per il rinnovo del contratto del personale dipendente del SSN, dirigenza medica e sanitaria compresa, dopo oltre otto anni di moratoria contrattuale.
Le attese sono tante: il SSN è notevolmente e in maniera turbinosa è mutato dall’ultimo rinnovo contrattuale: ospedali ad intensità di cura, ospedali di comunità e reparti a gestione infermieristica, implementazione delle competenze infermieristiche, infermiere di famiglia, cure primarie territoriali funzionanti 7 giorni alla settimana per 24 ore, integrazione sociosanitaria reale, aziendalizzazione sempre più estesa... sono eventi otto anni fa impensabili ed ora realtà in progress.
A questa nuova dimensione operativa il contratto dovrà dare risposte normative ed economiche adeguate, ricordando che la caratteristica principale del CCNL del personale dei livelli del SSN è la presenza maggioritaria numericamente e risaltante nella funzione dei laureati sanitari delle 22 professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica che sono state e sono oggetto e soggetto di una profonda innovazione formativa, normativa ed ordinamentale che non ha eguali in altri comparti lavorativi pubblici e privati e di questa maggioranza numerica gli infermieri costituiscono la maggioranza nella maggioranza.
Conseguenza primaria di questa innovazione è la dinamica evoluzione dell’organizzazione del lavoro in sanità con la conseguente implementazione di competenze e di responsabilità professionali coerente e funzionale alla evoluzione scientifica, tecnologica in sanità come al diverso quadro demografico ed epidemiologico sempre più caratterizzata dalla crescita numerica della popolazione ultrasessantenne e delle malattie croniche ed invalidanti.
Per dare una risposta contrattuale all’evoluzione dinamica di tale organizzazione del lavoro in sanità appare opportuno prefigurare ed attuare un sistema degli incarichi sia organizzativi e formativi ma, questa è l’innovazione profonda e discontinua, anche professionali che dia risposte normative ed economiche che traducano contrattualmente questa scelta strategica in essere ed in divenire.
Si tratta, quindi, non solo di riprendere ed attuare l’impegno assunto nel precedente CCNL di dar corso in questo rinnovo contrattuale all’attuazione di quanto sancito dall’articolo 6 della Legge n. 43/06 che prevede la funzione di “professionista specialista” e di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex III comma dell’art.6 del Dlgs n. 502/92 che prevedono l’istituzione di aree di formazione complementare post diploma (che comunque prevede un iter attuativo che si inizia oggi ed ha bisogno di ulteriori atti normativi e formativi) ma anche e da subito dar risposta al percorso virtuoso, già avviato in alcune Regioni che, fra l’altro è in continua estensione, di implementazione di competenze professionali sulla base di percorsi formativi “in House” e di protocolli concordati e condivisi, permettendo così l’estensione del fenomeno alle rimanenti Regioni.
E’ necessario, quindi prevedere contrattualmente la configurazione di incarichi di implementazione professionale (professionista esperto) e di specializzazione professionale (professionista specialista) all’interno di un contenitore unitario dei profili sanitari della categoria D e categoria D livello economico DS, che interpreti ed attui questa esigenza dell’organizzazione del lavoro sanitario.
L’innovazione ordinamentale in corso negli ospedali, nei distretti sociosanitari, nei dipartimenti di prevenzione come nelle ARPA avviata anche dal vigente Patto per la Salute e dalle conseguenti scelte programmatorie delle Regioni rende necessaria una diversa e più dinamica e funzionale sistematizzazione delle funzioni organizzative e formative, ricordando l’attività didattica in convezione con le università, del SSN, cioè gli attuali incarichi di coordinamento e delle posizioni organizzative.
Trattandosi di tipologia di incarichi, sia professionali che organizzativi e formativi, vanno meglio declinate le tipiche caratteristiche ovvero la durata temporanea, la procedura per l’assegnazione, la valutazione, la revoca o il rinnovo, apprezzando e valorizzando più il concetto di rinnovo e concentrando la revoca a situazioni oggettive di venir meno la funzione o la valutazione negativa dell’attività svolta.
Siamo quindi in presenza di una necessità strategica di rielaborare il sistema degli incarichi per meglio valorizzare la professione infermieristica prefigurando con maggiore precisione una parallela e carriera negli incarichi sia gestionali che professionali nonché formativi e si spera anche di ricerca, del resto come previsto nella direttiva per il contratto della dirigenza medica e sanitaria per i profili dei medici e degli altri dirigenti sanitari, permettendo di raggiungere l’obiettivo…ormai quasi mitico…per il quale sia previsto ad un infermiere di avere una sua progressione di carriera che non sia solo organizzativa ma anche professionale, cosa che sinora non si è mai realizzata: ad oggi un infermiere viene assunto come infermiere e lì finisce la sua carriera professionale se non diventa coordinatore o dirigente.
La direttiva del Comitato di settore all’ARAN per il rinnovo contrattuale parte dalle leggi e normative esistenti, cioè non toglie anzi ne nasce una spinta propulsiva che si debba affermare e concretizzare la richiesta giusta ed intelligente di prevedere la nuova laurea magistrale di scienze infermieristiche ad indirizzo clinico con la sua conseguente traduzione contrattuale.
Per la prima volta siamo di fronte alla possibilità di valorizzare la professione infermieristica avvalendosi nella forma più estensiva possibile le norme che sono da una parte quelle nazionali e cioè la formazione complementare prevista dal decreto istitutivo del profilo e la istituzione del professionista specialista di cui all’articolo 6 della legge 43/06 e dall’altra parte tutta la normativa regionale che ha già previsto e realizzato, ormai da anni, l’implementazione di competenze alla professione infermieristica e che sempre la magistratura penale ed amministrativa ha giudicato legittime a seguito dei ricorsi dei soliti noti.
Partendo da queste norme nazionali il contratto può dare un risposta normativa ed economica a ciò prevedendo i due nuovi ed originali incarichi di alta professionalità, indicati dalla direttiva del Comitato di Settore: il professionista esperto che ha acquisito ulteriori competenze più avanzate sulla base di scelte programmatorie regionali ed il professionista specialista al quale oggi, a normativa vigente, si accede con il requisito del master specialistico, requisito che potrà e dovrà evolversi nella laurea specialistica ad indirizzo clinico.
Ci auguriamo, come indica la direttiva, che Il contratto da una parte aggiorni le declaratorie dei profili nella categoria D all’evoluzione realizzatasi in questi ultimi anni ma soprattutto descriva la declaratoria delle sei aree specialistiche individuate per la professione infermieristica partendo proprio dal contributo elaborato in materia dalla Federazione IPASVI.
Se è compito del contratto la definizione delle declaratorie delle sei aree specialistiche dell’infermiere è ovviamente, a legislazione vigente, compito del Miur d’intesa con il Ministero della Salute su proposta dell’Osservatorio delle professioni sanitarie, ove la professione infermieristica è degnamente ed autorevolmente rappresentata dagli esperti designati dalla Federazione IPASVI, stilare gli ordinamenti didattici dei master utili per le sei aree specialistiche infermieristiche.
Ci appare, quindi, come centrale nel rinnovo contrattuale e che per la sua valenza costituisce l’architrave innovativo del rinnovo e l’idea forza dello stesso costituita dall’inquadramento economico e normativo di chi svolge o svolgerà le ulteriori competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.
Risalta, infatti, con particolare vigore la scelta adottata dal Comitato di Settore Regioni-Sanità di affrontare attraverso la via contrattuale, che è poi quella naturale e che non si è potuta intraprendere prima per la ricordata vigenza del blocco contrattuale, la questione aperta di come “inquadrare economicamente e normativamente le ulteriori competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione già attivate nelle Regioni nelle quali il sistema sanitario è più avanzato e per le quali vi è la necessità che abbiano una omogenea ed uniforme dimensione nazionale di sistemazione delle loro nuove competenze, da descrivere come un allegato al contratto anche per incentivare le altre Regioni ad adottarle.
Questa scelta va oltre il destino, per la quale comunque la Federazione Ipasvi è impegnata per una conclusione positiva, dell’ipotesi di Accordo Stato-Regioni sulle competenze avanzate e specialistiche degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, che, comunque, anche fosse o venisse approvato, sarebbe solo un atto propedeutico a questa scelta contrattuale; anzi la direttiva lo supera sostanzialmente e formalmente in quanto quell’ipotesi di accordo avrebbe risolto solo le competenze avanzate e rimandato ad un successivo accordo Stato-Regioni la definizione delle competenze specialistiche.
Quindi con il via libera del Governo Nazionale a questo Atto di indirizzo ed il contestuale avvio della contrattazione si chiude e si supera, anche e soprattutto, la vicenda del comma 566 della legge190/14: per la professione infermieristica è un risultato storico ma anche per chi usufruisce dei servizi sanitari, di chi li amministra come per tutta la dirigenza medica e sanitaria che finalmente possono avvalersi di professionisti con ulteriori e più avanzate e specialistiche competenze con maggiore efficacia ed efficienza del SSN, in tutte le Regioni.
Questa decisione è ormai realtà effettuale e soprattutto non è stata per nulla osservata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che anzi ha contribuito al suo miglioramento e consente attraverso la sede naturale che è il rinnovo contrattuale, di passare direttamente e senza alcun altro momento propedeutico, alla fase attuativa delle competenze avanzate e specialistiche degli infermieri e delle altre professioni sanitarie.
Il rinnovo contrattuale dovrà, quindi interpretare ed attuare in forma certa ed estensiva le procedure attuative previste dalle bozze di Atto Stato-Regioni per l’implementazione delle competenze della professione infermieristica nonché dallo stesso comma 566 della legge 190/2015.
Così come ci auguriamo una corretta attuazione di quanto previsto nella direttiva del Comitato di Settore allorché dispone che le attuali e le nuove competenze non debbano prevedere la cosiddetta “deprofessionalizzazione” o demansionamento che dirsi si voglia, anzi debbano essere escluse soprattutto quelle di natura “domestico alberghiere”, proprie, invece di altro profilo.

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