Questo articolo ci è stato segnalato dal collega tecnico radiologo, Alberto Barcella dell'Asst-Pini-Cto
Grazie!
La Corte Costituzionale, intervenendo in ordine all’individuazione dei soggetti ai quali spetta l’indennità di rischio radiologico, ha precisato che l’art. 1 della L. n. 460/1988 deve essere interpretato nel senso che l’indennità piena deve riconoscersi “anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia” (cfr. Corte Cost. del 20.7.1992 n. 343).
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La Corte Costituzionale, intervenendo in ordine all’individuazione dei soggetti ai quali spetta l’indennità di rischio radiologico, ha precisato che l’art. 1 della L. n. 460/1988 deve essere interpretato nel senso che l’indennità piena deve riconoscersi “anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia” (cfr. Corte Cost. del 20.7.1992 n. 343).
L'indennità di rischio radiologico va quindi riconosciuto in
misura piena a tutti i dipendenti che - in via di fatto - sono
continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza
potersi distinguere a questo scopo tra coloro che sono medici o tecnici di radiologia
e coloro che – invece – non lo sono ovvero tra coloro che sono addetti
all’unità operativa di radiologia e coloro che non lo sono.
I fatti
L’infermiera, ricorsa in tribunale chiedeva le fosse
riconosciuta l’indennità di rischio radiologico, in quanto svolgeva la propria
attività lavorativa presso l’Unità Operativa di Radiologia. Riferiva di avere
percepito fino al mese di ottobre 2012 l’indennità di rischio radiologico,
nonché ulteriori 15 giorni di congedo ordinario, in ragione della continuativa
esposizione alle radiazioni assorbite durante l’espletamento della sua attività
lavorativa; di non percepire più dal mese di novembre 2012, a seguito di
riclassificazione del personale, le suddette indennità, sebbene impegnata nelle
medesime mansioni svolte in precedenza e sebbene continuativamente esposta al
rischio radiologico.
Decisione del Tribunale di Trani
Il tribunale accoglie il ricorso dell’Infermiera, con le
seguenti motivazioni:
Mentre per medici/tecnici di radiologia sussiste una
presunzione di esposizione al rischio radiologico, per le altre categorie di
lavoratori occorre accertare caso per caso la sussistenza di un effettivo
rischio radiologico dovuto all’esposizione a radiazioni ionizzanti.
Nel caso di specie, la ricorrente svolge le mansioni di
Infermiera presso l’U.O. di Radiologia dell’Ospedale di Co.. Ella pertanto non
rientra fra quelle categorie di lavoratori alle quali la legge riconosce
automaticamente l’indennità di rischio radiologico in virtù della mansione
svolta; considerato che fino al mese di ottobre 2012 la rivendicata indennità
le è stata corrisposta, compreso il congedo ordinario aggiuntivo, occorre
valutare se per il periodo successivo la ricorrente sia stata sistematicamente
esposta al rischio radiologico, come avvenuto in precedenza.
La stessa confermava che anche nel periodo seguente avesse
utilizzato quotidianamente i dispositivi di radioprotezione previsti per coloro
che prestano la propria attività lavorativa in “zona controllata” e fosse
dotata di (dosimetro personale).
Per questo alla stessa va riconosciuta l’indennità di
rischio ed il riconoscimento delle ferie aggiuntive di 15 giorni.
Cosa prevede il CCNL 2016/2018
Articolo 91 al comma 2: conferma l’indennità al personale
diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica
In merito al rischio radiologico, si conferma l’art. 5 del
CCNL 20/9/2001, biennio economico 2000-2001. L’indennità professionale
specifica ivi prevista spetta ai tecnici di radiologia medica (ivi inclusi gli
esperti poi senior ai sensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei
profili di “esperto”)) nella misura prevista ai punti 15 lett. b) e 16 lett. b)
della tabella C del CCNL del 5/6/2006.
Alla corresponsione delle indennità di cui al presente
articolo si provvede con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di
lavoro e incarichi).
Normativa
Il Decreto n7 del 11/02/2016 definisce i criteri per
l’indennità rischio radiologico in:
1) almeno 40
settimane di presenze ocumentate annue del lavoratore che attestino
l’abitualità di presenza in zona controllata;
2) Almeno 7 minuti
settimanali oppure 10 minuti su 10 giorni o altra equivalente determinazione
temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i
6 mSv annui di dose efficace, non riducibili previsti dall’allegato IV del.
D.lgs 230/1995;
(Ripreso dal sito Dirittosanitario. net)