Questo articolo ci è stato segnalato dal collega tecnico radiologo, Alberto Barcella dell'Asst-Pini-Cto
Grazie!
La Corte Costituzionale, intervenendo in ordine all’individuazione dei soggetti ai quali spetta l’indennità di rischio radiologico, ha precisato che l’art. 1 della L. n. 460/1988 deve essere interpretato nel senso che l’indennità piena deve riconoscersi “anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia” (cfr. Corte Cost. del 20.7.1992 n. 343).
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La Corte Costituzionale, intervenendo in ordine all’individuazione dei soggetti ai quali spetta l’indennità di rischio radiologico, ha precisato che l’art. 1 della L. n. 460/1988 deve essere interpretato nel senso che l’indennità piena deve riconoscersi “anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia” (cfr. Corte Cost. del 20.7.1992 n. 343).
L'indennità di rischio radiologico va quindi riconosciuto in
misura piena a tutti i dipendenti che - in via di fatto - sono
continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza
potersi distinguere a questo scopo tra coloro che sono medici o tecnici di radiologia
e coloro che – invece – non lo sono ovvero tra coloro che sono addetti
all’unità operativa di radiologia e coloro che non lo sono.


